(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 29 del 14 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Art. 1. Oggetto 1. In attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1992 n. 421", come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di seguito indicato come decreto delegato, la presente legge: a) delinea il profilo del servizio sanitario regionale nei diversi livelli istituzionali impegnati nella realizzazione delle rispettive finalita'; b) stabilisce le procedure generali della programmazione sanitaria regionale e disciplina l'attivita' di controllo; c) determina i pricipi generali dell'organizzazione e del funzionamento delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere di cui alla legge regionale 24 dicembre 1994 n. 50; d) disciplina gli organi delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere; e) disciplina le modalita' di elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari delle stesse aziende; f) prevede le modalita' di integrazione tra le attivita' sanitarie e quelle socio-assistenziali; g) definisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati e la tutela dei diritti dell'utenza; h) definisce le modalita' per il concorso delle universita', degli enti nazionali di ricerca e del volontariato alla realizzazione delle finalita' del Servizio Sanitario Regionale.