(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
29
                         del 14 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
 
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
              RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.  In  attuazione  del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 27 ottobre 1992 n.  421",  come  modificato  dal  decreto
legislativo  7 dicembre 1993 n. 517, di seguito indicato come decreto
delegato, la presente legge:
   a) delinea il profilo del servizio sanitario regionale nei diversi
livelli istituzionali impegnati nella realizzazione delle  rispettive
finalita';
   b) stabilisce le procedure generali della programmazione sanitaria
regionale e disciplina l'attivita' di controllo;
   c)   determina   i  pricipi  generali  dell'organizzazione  e  del
funzionamento delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere di cui
alla legge regionale 24 dicembre 1994 n. 50;
   d) disciplina gli organi delle  Aziende  U.S.L.  e  delle  Aziende
Ospedaliere;
   e)  disciplina  le  modalita'  di  elezione,  la composizione e il
funzionamento del Consiglio dei Sanitari delle stesse aziende;
   f) prevede le modalita' di integrazione tra le attivita' sanitarie
e quelle socio-assistenziali;
   g) definisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati e
la tutela dei diritti dell'utenza;
   h) definisce le modalita' per il concorso delle universita', degli
enti nazionali di ricerca e del volontariato alla realizzazione delle
finalita' del Servizio Sanitario Regionale.